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Guida alle agenzie interinali e al lavoro in somministrazione

Cercare lavoro e trovarlo, per molti è un sogno che si realizza, per altri rappresenta un’utopia.

Da diversi anni, non solo in Italia, non è così semplice trovare una collocazione lavorativa. Tra le cause di questa difficoltà, la crisi economica scoppiata a livello internazionale nel 2008, e che oggi appare evidentemente peggiorata con l’avvento dell’emergenza sanitaria a livello planetario.

Per sopperire alle difficoltà riscontrate spesso da chi cerca lavoro e lo fa in maniera individuale, scontrandosi con le criticità tipiche di questo tipo di ricerca, da diversi anni sono approdate anche nel Bel Paese le agenzie interinali oggi denominate “agenzie per il lavoro” dopo una modifica normativa, e sono organizzazioni che fungono da intermediario tra chi offre lavoro e chi lo cerca.

La loro funzione è molto importante, in quanto questo tipo di realtà oltre a lavorare nell’ambito della selezione del personale, propone la forza lavoro alla propria clientela secondo le diverse esigenze.

Ciò permette quindi a chi è in cerca di un posto di lavoro di poter entrare a far parte di un’impresa anche se con particolari criteri che scoprirai nei paragrafi successivi.

Lavoro in somministrazione: come funziona un’agenzia per il lavoro

Il lavoro interinale ha cambiato denominazione dal 2003, anno di approvazione del D.lgs 276/2003 che di fatto ha lanciato in Italia il contratto di lavoro in somministrazione, modificando anche il nome della tipologia di lavoratori e trasformando le vecchie agenzie interinali in agenzie per il lavoro regolarmente riconosciute e certificate dal Ministero del Lavoro.

Questo tipo di situazione lavorativa segue in alcuni elementi gli stessi parametri contrattuali di quando si è assunti direttamente da un’azienda, in altri appare una situazione diversa perché è anche possibile trovare lavoro per un solo giorno o per una settimana, cosa impossibile per ciò che riguarda la normativa nazionale che regola il mercato del lavoro.

L’agenzia per il lavoro, a sua volta, opera da intermediario tra chi cerca risorse umane e chi cerca lavoro, e parte della sua attività si concentra sull’espletamento delle pratiche burocratiche.

Inoltre, chi funge da intermediario è in grado di selezionare la forza lavoro con le caratteristiche richieste dalle aziende, e in tal modo si sostituisce al settore risorse umane interno quando le imprese non sono fornite di questo tipo di reparto.

Fondamentalmente le aziende si rivolgono a questo tipo di realtà in particolari situazioni e condizioni, dal momento che i lavoratori in somministrazione operano per periodi di tempo più o meno limitati.

Si può trattare di esigenze legate alla stagionalità oppure allo stato di maternità di qualche impiegata a tempo indeterminato.

Ecco quindi che il lavoratore fornito dall’agenzia copre le esigenze di un periodo specifico, e senza che il datore di lavoro debba affannarsi per attivare internamente la procedura di selezione.

Tipologie di agenzie per il lavoro

Esistono oggi diverse tipologie di agenzie che operano nel settore della selezione di lavoratori in somministrazione.

Alcune sono specializzate nella somministrazione di personale tecnico o di manager. Altre si dedicano alla formazione della forza lavoro, dando nuove opportunità di crescita a chi è disoccupato o a chi entra per la prima volta nel mercato lavorativo.

Ci sono anche agenzie considerate generaliste, che fungono sia da polo di orientamento al lavoro e per la formazione, sia da intermediari tra lavoratori e aziende.

Lavoro contratto

Il contratto di lavoro in somministrazione

Nel lavoro in somministrazione le tipologie contrattuali sono a tempo determinato e a tempo indeterminato, nel caso in cui l’azienda sia privata.

Se a usufruire del lavoratore in somministrazione è invece la Pubblica Amministrazione, essa può usare esclusivamente il contratto a termine.

Il funzionamento dei contratti nella forza lavoro fornita dalle agenzie interinali segue questo tipo di meccanismo:

  • Per i contratti a tempo indeterminato: è il CCNL di riferimento a stabilire il numero di lavoratori che un’impresa può assumere in somministrazione, e ha l’opportunità di potersene servire anche solo per pochi giorni per coprire esigenze interne di breve durata.
    Questo tipo di contratto può comunque essere rinnovato, ma per una durata massima di 36 mesi. Dopo questo periodo di tempo il datore di lavoro, qualora volesse ancora avvalersi della collaborazione del dipendente in somministrazione, dovrà trasformare il contratto in assunzione a tempo indeterminato, salvo in un caso: quando cioè il lavoratore è già assunto a tempo indeterminato dall’agenzia interinale.
  • Per i contratti a tempo determinato: l’impresa può usufruire dell’opera dei lavoratori in somministrazione – anche denominata staff leasing – ma entro la percentuale del 20% rispetto al numero delle persone regolarmente assunte a tempo indeterminato e alla data del primo gennaio dell’anno in corso.

Attenzione: un’impresa potrà assumere forza lavoro in staff leasing solo quando il lavoratore è a sua volta assunto dall’agenzia interinale con un contratto a tempo indeterminato.

I diritti e i guadagni dei lavoratori

Come già accennato in precedenza, un lavoratore in somministrazione ha gli stessi doveri e diritti dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda.

Permessi, maternità, malattia e ferie devono essere riconosciuti obbligatoriamente. Stesso discorso per ciò che riguarda la paga oraria, che non è molto minore – a parità di livello del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e di mansione.

Per quanto concerne invece il versamento dei contributi INPS e dei premi che vanno versati all’Inail, è l’agenzia interinale a occuparsi del disbrigo di queste pratiche.

Attenzione: in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori per legge, l’azienda cliente dell’agenzia interinale ne risponde e sarà obbligata a versarli nel caso in cui l’agenzia dovesse negare questo tipo di versamento.

Possibilità di recesso anticipato dal contratto

Affrontiamo ora l’ultimo tema relativo al lavoro in somministrazione: il recesso dal contratto lavorativo quando esso è stato stretto con un’agenzia interinale.

Poniamo il caso del lavoratore in somministrazione che sia legato da un contratto con un’agenzia e che riceva un’offerta di lavoro interessante da un’azienda o una proposta migliore da un’altra agenzia per il lavoro.

È possibile recedere anticipatamente rispettando però i termini del preavviso, che corrispondono a questo tipo di criterio: 1 giorno di preavviso per ogni 15 giorni lavorativi residui, come detta l’art. 36 del CCNL riferito alle agenzie di lavoro in somministrazione.

Riferimenti

Emilia Urso Anfuso

Giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica.
Collabora con Novella2000, il settimanale Visto (interviste a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo) e per altre testate giornalistiche.
Già giornalista del quotidiano Libero per i settori politica, economia e attualità
Collabora con altre testate di informazione
Scrive da diversi anni per i siti di informazione online del Gruppo Puntoblog Media: consumatori.blog, assistenza-clienti.it e lavoratori.blog.
Fondatrice e direttore responsabile, dal 2006, della testata giornalistica di informazione online: www.gliscomunicati.it
Sociologa
Esperta di comunicazione
Ideatrice e conduttrice della trasmissione video MediaticaMente e del ciclo di trasmissioni "Racconti investigativi" insieme al Luogotenente dei crimini violenti del ROS dei Carabinieri Rino Sciuto
I suoi libri sono in vendita su Amazon

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