Capita, in special modo negli ultimi anni, di leggere spesso un acronimo, APS, il cui significato è Associazione di Promozione Sociale.
Nel nostro paese esistono molte di queste organizzazioni, e ogni giorno aprono i battenti nuove realtà di questo genere. Di cosa si tratta esattamente? Che tipo di attività svolgono queste associazioni, e perché c’è grande interesse verso questo settore?
Generalmente si fa un po’ di confusione tra le APS e le ODV, le Organizzazioni Di Volontariato, che si basano – anche giuridicamente – su formule statutarie diverse, e di cui abbiamo recentemente parlato in quest’altra guida approfondita: il volontariato in Italia.
Chi desidera costituire una di queste associazioni, con lo scopo di promuovere la cultura e a sostegno della società, deve necessariamente conoscere bene tutte le informazioni necessarie per affrontare questo passo senza perdere nulla di vista.
Esistono leggi dello Stato che vanno rispettate, e regole – anche di ordine giuridico e fiscale – che è bene conoscere.
Nei prossimi paragrafi scoprirai tutte le nozioni utili a conoscere un mondo poliedrico e che offre molte opportunità: quello delle Associazioni di Promozione Sociale.
In questo articolo si parla di:
Caratteristiche delle APS
Iniziamo con l’approfondimento sulle caratteristiche peculiari delle Associazioni di Promozione Sociale.
Questo tipo di organizzazioni sono disciplinate dalla legge 383/2000, il cui documento ufficiale troverai all’interno dell’ultimo paragrafo intitolato “Riferimenti normativi”, come gli altri riferimenti normativi che sono citati nei vari paragrafi a seguire.
Le fondamenta delle APS
Secondo quanto stabilisce il Codice del Terzo Settore, le APS devono necessariamente presentare due caratteristiche essenziali, che sono:
- Assenza dei fini di lucro
- Svolgimento di un’attività di interesse sociale generale
Regole per la creazione di una APS
Per costituire un’APS è necessario che essa sia composta da non meno di 7 persone fisiche o da 3 diverse APS che decidono di coordinarsi.
Queste associazioni possono anche avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, a patto che il numero dei lavoratori non superi il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
Inoltre, le attività lavorative si possono svolgere esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’organizzazione.
ATTENZIONE: le Associazioni o i circoli privati che nel loro statuto pongono discriminazione all’accesso di qualsiasi genere, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o che richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale, non possono essere riconosciute come APS.
Le differenze con le Organizzazioni di Volontariato
Esiste molta confusione, tra i cittadini, in merito alle differenze tra un’APS e un’Organizzazione di Volontariato.
Queste due realtà possono sembrare la stessa cosa, ma non lo sono per alcune ragioni. Innanzitutto, partiamo dal presupposto che la libera associazione tra individui è prevista in due articoli della Costituzione Italiana, il 2 e il 18, il cui testo è riportato di seguito:
Art. 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Nei paragrafi che seguono analizziamo gli aspetti comuni e le differenze sostanziali.
Aspetti comuni tra APS e ODV
Tra gli aspetti che accomunano tra le due tipologie associative osserviamo i seguenti elementi:
- Il fondamento solidaristico
- L’esistenza di un atto costitutivo e di uno statuto
- L’assenza del fine di lucro
- L’elettività delle cariche associative
- I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
- La redazione del bilancio o del rendiconto della gestione economica
Differenze sostanziali
Ecco invece le differenze tra le due diverse organizzazioni:
- Le OdV sono obbligate a svolgere attività prevalente o esclusiva nei confronti di terzi
- Le APS possono svolgere azioni e servizi di utilità sociale anche in favore dei soci
Cosa dice la legge
Le APS fanno parte del Terzo Settore e sono soggette alle medesime regole, che sono quelle previste all’interno del decreto legislativo 117/2017, meglio come conosciuto come Codice del Terzo Settore che è stato recentemente riformato con l’introduzione di nuove norme civilistiche e di ordine fiscale.
Tra le finalità che devono perseguire per legge, vanno rammentate:
- Le finalità solidaristiche e civiche
- Quelle di utilità sociale
A parte queste regole, va anche detto che esse sono anche caratterizzate da criteri di Lex specialis, norme che in qualche modo vanno oltre le leggi in vigore, e che il legislatore ha tenuto in considerazione all’atto della stesura del codice di regolamentazione per agevolare le associazioni in questione, in considerazione dell’utilità sociale che esse rappresentano.
Si tratta, in buona sostanza, di disposizioni dedicate esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale che sono riferite agli ambiti fiscale e giuridico-civile.
Atto costitutivo e statuto
Passiamo ora alla parte viva della questione: la costituzione di un’APS.
L’atto costitutivo deve contenere i dati previsti dall’articolo 2328 del Codice Civile in tema di atti costitutivi, lo statuto contiene invece le norme che regolano l’associazione.
Esistono due diverse impostazioni giuridiche tra cui scegliere:
- La scrittura privata registrata
- La scrittura privata autenticata o per atto pubblico
Secondo quanto dettato dal Codice del Terzo Settore, poiché le APS sono Enti del Terzo Settore, l’atto costitutivo non può prescindere dal contenere i seguenti dati e informazioni:
- La citazione dell’assenza dello scopo di lucro
- Le finalità di ordine civico, solidaristico e di utilità sociale
- L’oggetto sociale che rappresenta l’attività di interesse
- L’indirizzo della sede legale
- Il patrimonio iniziale
- Le norme su amministrazione, ordinamento e rappresentanza dell’Ente
- Requisiti di ammissione degli associati seguendo le norme sulla non discriminazione
- Obblighi e diritti degli associati
- Le nomine relative ai primi componenti degli organi sociali obbligatori
- Ove previsto: il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Le regole sull’eventuale estinzione o scioglimento dell’associazione con citazione della devoluzione del patrimonio
- Se prevista: la durata dell’associazione
Registrazione dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo e lo statuto vanno redatti in duplice copia originale e consegnati all’Agenzia delle Entrate, che procederà alla registrazione dell’associazione. Questo passaggio è fondamentale in quanto darà luogo all’attivazione dei benefici fiscali previsti per legge.
Inoltre si deve:
- Chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale
- Versare la tassa di registro
- Presentare la domanda presso la Regione in cui ha sede l’associazione affinché essa venga inserita all’interno del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore
ATTENZIONE: la procedura si configura in quella della registrazione di atti privati, non è quindi necessario l’intervento di un notaio. È inoltre opportuno redigere con particolare attenzione la domanda di iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore, perché essa sarà analizzata dai competenti uffici regionali per l’approvazione finale. L’assistenza di un consulente specializzato nella redazione di questi documenti potrà scongiurare il pericolo di commettere errori in fase di redazione degli atti.
I costi da sostenere
Analizziamo infine i costi da sostenere per la costituzione di un’Associazione di Promozione Sociale.
Almeno al momento attuale, la spesa di base per la costituzione è pari a 200,00 euro.
A questa cifra vanno aggiunti i costi dei bolli che devono essere applicati sulle pagine dell’atto costitutivo e dello statuto, rammentando che deve essere applicata una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 pagine, ognuna delle quali non deve superare le 100 righe di testo.
Considerando il fatto che gli atti vanno presentati in duplice copia, la spesa media dei soli bolli si aggira sui 100 euro, che sommati ai 200 fa un totale complessivo di base di 300 euro.
L’imposta di registro di 200,00 euro si versa tramite modello F23 presso un qualsiasi ufficio postale o istituto bancario.
ATTENZIONE: solo le Associazioni di Volontariato e le Onlus sono esenti dal versamento della tassa di registro.
Benefici fiscali dedicati alle APS
Secondo quanto è previsto dall’art. 148 del T.U.I.R. – il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – le APS beneficiano della completa defiscalizzazione di tutte le attività a pagamento relative agli scopi associativi e svolte attraverso i soci.
Nel prossimo paragrafo potrai scaricare anche il documento relativo al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Legge 917/1986.
La detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro.
Inoltre è in vigore il regime forfettario delle attività commerciali.
Dopo il 1 gennaio 2018, le convenzioni stipulate con gli Enti Pubblici sono assoggettate a imposta di registro del 3%, oltre a essere esenti dall’imposta di bollo.
Riferimenti normativi
Cliccando sui pulsanti su cui appare la scritta download potrai scaricare sul tuo PC i documenti relativi alle normative citate
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