Lavoratori.Blog
prestazione occasionale

Prestazioni occasionali e ritenuta d’acconto: tutto quello che devi sapere

Il mercato del lavoro, in Italia, a volte non offre garanzie di stabilità attraverso assunzioni a norma di legge e con contratti a tempo determinato o indeterminato. Anche per questa ragione il numero dei lavoratori autonomi cresce in special modo tra le figure professionali.

Aumenta, di pari passo, anche la percentuale delle cosiddette prestazioni occasionali, che permettono di guadagnare non solo agli autonomi, ma anche – in alcuni casi – a pensionati che riescono, in tal modo, ad arrotondare la pensione.

Lavoro occasionale: la normativa

Il lavoro occasionale è disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile, ed ecco cosa s’intende: “Il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, al di fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione”.

Il criterio è quindi quello dell’occasionalità della prestazione lavorativa, che sia senza alcun vincolo di subordinazione, orario e continuità.

Significa che, chi svolge il lavoro può liberamente decidere quando e come realizzare ciò che gli è stato commissionato.

Su quest’ultimo punto, però, sarebbe necessario andare a verificare caso per caso, dal momento che diventa difficile stabilire con precisione se vi sia o meno continuità nello svolgimento di una collaborazione concordata attraverso l’erogazione di un compenso calcolato globalmente.

Limiti della prestazione occasionale

L’occasionalità permette al prestatore d’opera di non aprire una partita i.v.a. ma a patto di non superare la soglia dei 5.000 euro annui, oltre a non prestare opera ricorrente per lo stesso committente, situazione questa che creerebbe di fatto una collaborazione continuativa, che necessita dell’apertura di una posizione previdenziale, oltre agli obblighi contributivi come previsto dalla legge.

Oltre i 5.000 euro, quindi, anche se si opera per più committenti, è necessario aprire una posizione presso la gestione separata dell’INPS e iniziare a versare i contributi, ma solo per le cifre eccedenti il tetto stabilito per legge.

Per fare un esempio pratico: se nel corso dell’anno sono state emesse ritenute per un importo totale pari a 6.500 euro, i contributi previdenziali da versare saranno calcolati su 1.500 euro, secondo le aliquote in vigore al momento in cui è necessario presentare la dichiarazione reddituale.

Le aliquote aggiornate possono essere verificate direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La ritenuta d’acconto: cos’è e come si compila

Chi effettua prestazioni di lavoro occasionale non deve emettere fattura – a meno che non abbia la partita i.v.a. come già accennato in apertura – bensì la ritenuta d’acconto.

Questo documento è una ricevuta di quanto percepito, ed è esente da i.v.a. ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 633/197.

Inoltre, questo documento rappresenta l’acconto che si versa sulle contribuzioni Irpef. Il versamento dei contributi spetta al committente, che in questo caso diviene sostituto d’imposta, tranne nel caso in cui la prestazione avvenga nei confronti di un privato.

Di seguito ecco la spiegazione di come si compila correttamente questo documento.

I dati che devono essere contenuti nella ritenuta sono:

  • Il numero progressivo
  • I dati personali del prestatore d’opera che comprendono il nome, il cognome, l’indirizzo e il codice fiscale
  • I dati del committente: nome e cognome oppure la ragione sociale se si tratta di una società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo completo
  • La descrizione della prestazione svolta
  • L’importo lordo
  • La ritenuta d’acconto calcolata sull’importo lordo
  • L’importo netto percepito
  • La data, il luogo e firma di chi rilascia la ricevuta

ATTENZIONE: nel caso in cui il committente non è un sostituto d’imposta ma un privato, il compenso non è soggetto a ritenuta. Pertanto dovrà essere corrisposto l’importo netto pattuito.

calcolo percentuali

Percentuali di calcolo secondo i vari casi

Sono diversi i casi in cui si deve calcolare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni lavorative occasionali.

Ecco di seguito una tabella che fa comprendere meglio come va calcolata:

  • Prestazione d’opera occasionale: si calcola il 20% sul 100% della base imponibile
  • Compensi per assunzione di obblighi a fare, non fare e permettere: si calcola il 20% sul 100%
  • Compensi ad associati in compartecipazione che apportano solo lavoro: si calcola il 20% sul 100%
  • Compensi per rapporti di agenzia, commissione, rappresentanza, mediazione, procacciamento di affari e commercio: si calcola il 23% sul 50%
  • Compensi di partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori: si calcola il 20% sul 100%

Giornalisti e cessione del diritto d’autore

Una casistica a parte è quella dedicata alle prestazioni occasionali con cessione del diritto d’autore, ed è il caso dei giornalisti.

In tal caso il calcolo è diverso e segue queste regole:

  • Età superiore ai 35 anni: si calcola il 20% sul 75%
  • Età inferiore ai 35 anni: si calcola il 20% sul 60%

Marca da bollo obbligatoria: le regole e le sanzioni

Una cosa importante, che non tutti sanno, è quella relativa all’apposizione obbligatoria della marca da bollo.

L’obbligatorietà scatta solo se l’importo lordo della prestazione supera la cifra di 77,47 euro. Sopra questa cifra, il collaboratore dovrà apporre, sulla copia originale che consegnerà al committente, la marca da bollo del valore di 2,00 euro.

In fondo alla ritenuta va anche apposta la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale, identificativo N°__________”. È infatti necessario indicare anche il numero che identifica la marca da bollo, e che si trova stampato su di essa.

Il costo della marca da bollo può essere sostenuto anche dal committente, qualora l’accordo lo preveda, altrimenti resta a carico del collaboratore.

ATTENZIONE: la marca da bollo deve avere la medesima data dell’emissione della ritenuta di acconto, o data precedente. Non deve invece avere una data posteriore.

In caso di omissione nell’applicazione della marca da bollo, o di marche con data posteriore, si va incontro a una sanzione amministrativa che va da 1 a 5 volte il valore della marca da bollo stessa.

Emilia Urso Anfuso

Giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica.
Collabora con Novella2000, il settimanale Visto (interviste a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo) e per altre testate giornalistiche.
Già giornalista del quotidiano Libero per i settori politica, economia e attualità
Collabora con altre testate di informazione
Scrive da diversi anni per i siti di informazione online del Gruppo Puntoblog Media: consumatori.blog, assistenza-clienti.it e lavoratori.blog.
Fondatrice e direttore responsabile, dal 2006, della testata giornalistica di informazione online: www.gliscomunicati.it
Sociologa
Esperta di comunicazione
Ideatrice e conduttrice della trasmissione video MediaticaMente e del ciclo di trasmissioni "Racconti investigativi" insieme al Luogotenente dei crimini violenti del ROS dei Carabinieri Rino Sciuto
I suoi libri sono in vendita su Amazon

Commenta

Seguici su

Dubbi o domande?

invia domanda consulente lavoro

Hai una domanda relativa al mondo del lavoro e alle sue leggi? Invia la tua domanda, un team di consulenti del lavoro è pronto per risponderti.

Invia la tua domanda e saremo felici di pubblicarla insieme alla risposta sulle pagine di questo sito.

invia domanda consulente lavoro

Hai una domanda relativa al mondo del lavoro e alle sue leggi? Invia la tua domanda, un team di consulenti del lavoro è pronto per risponderti.

Invia la tua domanda e saremo felici di pubblicarla insieme alla risposta sulle pagine di questo sito.