Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2020, contiene una serie di misure economiche per sostenere i lavoratori che, a causa delle terribile crisi scatenatasi con l’arrivo del Coronavirus e il prolungato periodo di lockdown, si sono ritrovati senza proventi.
Per ciò che riguarda i lavoratori stagionali nel decreto in questione è stata inserita l’opportunità di ottenere un bonus pari a 1.000 euro, ma non tutti potranno goderne.
Analizziamo la situazione nei prossimi paragrafi, per comprendere meglio chi ne ha diritto, perché e come chiedere il bonus.
In questo articolo si parla di:
Bonus lavoratori stagionali: chi ne ha diritto
All’articolo 84 del Decreto Rilancio è contenuta la descrizione del bonus lavoratori stagionali.
In esso sono contenute tutte le informazioni utili: dai destinatari alle regole che normano il procedimento per inoltrare la richiesta e la documentazione necessaria. Il sussidio andrà esclusivamente ai dipendenti stagionali che operano nel settore turismo e negli stabilimenti termali e che abbiano cessato, temporaneamente, il rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 17 Marzo 2020.
Requisiti necessari
Per accedere al bonus lavoratori stagionali è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Ecco quali:
- Cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020
- Non essere titolari di pensione
- Non avere altri rapporti di lavoro dipendente
- Non percepire la NASPI
Nuovi beneficiari del bonus di 600 euro
Non tutti i lavoratori stagionali in possesso dei requisiti appena elencati potranno però ottenere un bonus di 1.000 euro. Possono però ottenerne uno da 600 euro per due mensilità.
Dipende dal fatto che nel nuovo decreto rilancio, all’articolo 84 comma 8, sono state previste altre categorie di lavoratori stagionali, che sono:
- I lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a 50mila euro, non titolari di pensione, non titolari di dipendente al 17 marzo 2020. In pratica, gli stessi con diritto al bonus di marzo previsto dall’articolo 38 del Cura Italia (dl 18/2020).
- I lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a 35mila euro.
ATTENZIONE: nei due casi sopra elencati il lavoratore non deve essere titolare di pensione, e deve dimostrare di non avere un rapporto di lavoro dipendente in essere al 19 maggio 2020.
- Lavoratori del settore sportivo con rapporti di collaborazione attivi al 23 febbraio 2020 con il CONI, il CIP – Comitato Italiano Paralimpico – le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR, il testo unico imposte sui redditi). Non possono avere altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.
Ecco di seguito altre tipologie di lavoratori che hanno diritto a questa indennità per i mesi di aprile e maggio:
- I dipendenti stagionali che appartengono a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non lavorano per ragioni non dipendenti dalla loro volontà e che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Devono però aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo
- I cosiddetti lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
- I lavoratori privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
- I venditori a domicilio con un reddito annuo riferito all’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro
- I titolari di partita IVA attiva che risultino iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 ma che non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
ATTENZIONE: i lavoratori appartenenti alle suddette categorie non devono essere titolari di un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione.
Il bonus di 600 euro sarà erogato per i mesi di Aprile e di Maggio 2020, a patto di poter dimostrare di aver perso involontariamente la collocazione lavorativa nella fascia temporale compresa dal 1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2020 e che per almeno 30 giorni abbiano lavorato con regolare contratto.
Gli esclusi
Alcuni settori e categorie di lavoratori tra coloro che hanno percepito il bonus di 600 euro in marzo appaiono ora esclusi dai bonus. Essi sono:
- Gli iscritti alle gestioni speciali AGO (Per esempio gli artigiani e i commercianti come recita l’articolo 28 del decreto Cura Italia
Altre categorie, invece, percepiranno il bonus ma ribassato:
- Gli operai agricoli a tempo determinato (in precedenza era stato previsto inserita all’articolo 30 del Cura Italia) ma in questo caso il bonus sarà erogato ma scende a 500 euro (come descritto nell’articolo 84, comma 7 del DL 34/2020).
Come chiedere il bonus lavoratori stagionali
Per presentare la domanda all’INPS è possibile scegliere diverse modalità tra quelle elencate di seguito:
- Rivolgendosi presso un patronato
- Direttamente online tramite la piattaforma web dell’INPS
- Recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
- Telefonando al Contact Center al seguente numero: 803 164 (la telefonata è gratuita per chi chiama da rete fissa. Se si telefona da cellulare il numero da digitare è lo 06 164164 Il servizio telefonico è attivo nelle seguenti fasce orarie: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00)
I documenti necessari sono i seguenti:
- Codice fiscale
- Codice IBAN del richiedente
- Documento d’identità
Se si presenta la richiesta attraverso il portale web dell’INPS è necessario dotarsi o di PIN – da richiedere all’Ente – altrimenti di un servizio SPID.
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